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Autore: noreply.site 10 gen, 2022
Dal 1°gennaio al via le domande per l’assegno unico e universale che spetta a partire dal settimo mese di gravidanza a tutte le famiglie con figli a carico senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Il 23 dicembre scorso è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il decreto legislativo sull’assegno unico e universale, beneficio economico che spetta, dal settimo mese di gravidanza, a tutte le famiglie con figli. L’assegno verrà erogato dall’INPS da marzo 2022 fino ad un importo massimo di 175 euro per figlio a carico: la somma varia in base all’ISEE, al numero di figli a carico, con maggiorazione dal terzo, per ciascun figlio disabile e per madri con meno di 21 anni. Una fra le novità più interessanti è la seguente: in caso di genitori separati o divorziati, l’assegno spetta al genitore a cui sono affidati i figli, pertanto, in caso di affidamento congiunto che è la regola, spetta in parti uguali ad entrambi i genitori, e non più, come l’assegno familiare che spettava di regola al genitore collocatario dei minori. Il figlio maggiorenne a carico potrà chiedere che l’assegno venga corrisposto direttamente a lui. La misura sostituisce il premio nascita, il bonus bebè, gli assegni al nucleo familiare, le detrazioni per figli a carico, il fondo prestiti ai neo genitori ed è compatibile con altri benefici, cioè reddito di cittadinanza, bonus asilo nido, eventuali altre misure in denaro a favore dei figli erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Autore: noreply.site 13 dic, 2021
La Corte di Cassazione con sentenza n.28646/2021 ha chiarito che qualora venga revocato l’assegno divorzile perché non sussistevano i presupposti per disporlo, l’ex coniuge che ha versato il mantenimento ha diritto a vedersi restituite tutte le somme versate oltre gli interessi. Con l'ordinanza n. 28646 del 18/10/2021 la Corte di Cassazione ha affrontato la questione della restituzione da parte dell’ex coniuge delle somme ricevute a titolo di assegno divorzile che aveva percepito in mancanza dei presupposti di legge. I giudici di legittimità hanno finalmente chiarito che se si accerti che non sussistevano originariamente i presupposti per l’erogazione dell’assegno divorzile, il coniuge che era obbligato a versarlo ha diritto di chiedere all’ex coniuge beneficiario la restituzione di tutte le somme a tal titolo sborsate sin dalla loro erogazione. Non conta la buona fede o la mala fede di chi le percepisce. Infatti, chi ha ricevuto tali somme deve restituirle (oltre agli interessi legali maturati) perché per lui sono state un indebito arricchimento. Se anche Tu hai un caso simile, contattaci e sapremo aiutarTi.
Autore: noreply.site 27 nov, 2021
Con ordinanza 12/11/2021 n.34100 la Corte di Cassazione ha, fra l’altro, stabilito che le spese universitarie per i figli sono prevedibili e quantificabili in anticipo e quindi non sono straordinarie, mancando dei requisiti di imprevedibilità ed imponderabilità. Con ordinanza 12/11/2021 n.34100 i giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento più recente della Cassazione (Cass. 379/2021) secondo cui bisogna distinguere tra: a) esborsi per i figli relativi ai bisogni ordinari, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, che integrano l’assegno di mantenimento; b) spese straordinarie imprevedibili e rilevanti che recidono ogni legame con il contributo di mantenimento ordinario. Le spese universitarie ricadono nel primo caso, con la conseguenza che per recuperarle è sufficiente agire con la sentenza di divorzio o con il decreto di omologa della separazione allegando i documenti in grado di quantificare le somme da sostenere per le spese universitarie. Invece nella seconda ipotesi, per le spese straordinarie imprevedibili e imponderabili, per il loro recupero occorre agire in giudizio con un’azione autonoma di accertamento in cui il giudice dovrà valutare se le spese siano adeguate in relazione alle esigenze del figlio e se le stesse siano proporzionate alle condizioni economico patrimoniali del genitori onerato.
Autore: noreply.site 23 nov, 2021
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza del 5/11/2021 n. 32198 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sul punto affermando che in caso di nuova stabile convivenza il coniuge non perde automaticamente ed integralmente il diritto a percepire l’assegno divorzile. In Italia la legge sul divorzio prevede che il diritto all’assegno divorzile venga meno solo nel caso in cui il beneficiario passi a nuove nozze, ma nulla dice in caso di nuova convivenza. Le Sezioni Unite con sentenza n.32198 del 5/11/2021 hanno stabilito che l’instaurazione di una nuova stabile convivenza da parte del coniuge beneficiario dell’assegno non ne comporta l’automatica ed integrale perdita. Infatti il coniuge economicamente più debole che si sia creato una nuova famiglia potrà continuare a beneficiare dell’assegno divorzile se dà prova o di non avere mezzi adeguati per mantenersi o di essere impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, o anche prova del contributo da lui portato alla famiglia durante il matrimonio, rinunciando alle proprie aspettative professionali e arricchendo il patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge (è l’assegno compensativo-risarcitorio).
Autore: noreply.site 23 nov, 2021
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.21761/2021 hanno sancito la piena validità ai fini della trascrizione degli accordi di separazione e divorzio con cui le parti trasferiscono immobili in favore del coniuge o dei figli minori ai fini del mantenimento. A seguito dell’intervento delle Sezioni Unite è stato chiarito una volta per tutte che in un accordo di separazione o divorzio i coniugi possono validamente trasferire la proprietà di beni immobili (o costituire o trasferire altri diritti reali) da un coniuge all’altro o a favore dei figli al fine di assicurarne il mantenimento senza che sia necessario l’intervento del notaio. Quindi ci si può rivolgere al proprio avvocato che può redigere l’atto di trasferimento della proprietà di beni immobili o di costituzione o trasferimento di altri diritti reali e inserire detta pattuizione all’interno del ricorso per separazione o divorzio, insieme alle altre pattuizioni concordate fra i coniugi. In tal modo si può risparmiare il pagamento delle imposte ed evitare il successivo “passaggio” notarile, che invece sarebbe necessario fare dopo l’omologa della separazione o la sentenza di divorzio: infatti le parti, tramite l’avvocato, possono trascrivere nei pubblici registri l’atto di trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o trasferimento di altri diritti reali sia fra loro sia a favore dei figli inserita all’interno di accordi di separazione e divorzio.
Autore: noreply.site 29 ott, 2021
Infatti con sentenza n.21649/2021 la Cassazione ha accertato la sussistenza di un danno risarcibile correlato al diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione ed al conseguente diritto dell’esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane. Una coppia citava in giudizio i proprietari dell’appartamento confinante a causa dei rumori intollerabili derivanti dagli scarichi del bagno posti in una parente adiacente a quella in cui vi era la loro testiera del letto. Un perito aveva accertato che le immissioni superanti la normale tollerabilità recavano disturbo al riposo della coppia in quanto vi era il frequente utilizzo del wc anche nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. La Cassazione ha riconosciuto che era stato leso il diritto alla normale qualità di vita familiare all’interno della casa di abitazione e che vi era stata lesione del diritto al godimento dell’immobile, con conseguente condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della coppia. Ciò, del resto, nel solco tracciato dalla Cass.sez.un. n.2611/2017. Insomma, il diritto al riposo produce l’automatico diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche se non vi sia malattia, cioè indipendentemente dalla lesione del diritto alla salute.
Autore: noreply.site 22 ott, 2021
In Italia i patti prematrimoniali sono nulli, e ciò è stato ribadito anche recentemente anche dalla Cassazione. Tuttavia, la Giurisprudenza ammette che i coniugi possano regolare fra loro rapporti di dare-avere in vista di un eventuale divorzio, purché non si parli di regolamentare il futuro assegno divorzile. La Giurisprudenza ha ritenuto che gli accordi tra i coniugi in vista del divorzio sono nulli quando regolano l’intero assetto economico fra i coniugi o un assetto rilevante, come la corresponsione dell’assegno di divorzio, con possibili arricchimenti ed impoverimenti reciproci. La Giurisprudenza ha considerato, invece, validi gli accordi fra coniugi che prevedano, qualora si giungesse al divorzio, delle prestazioni proporzionali che regolino l’equilibrio economico fra di loro, da attuarsi al momento del divorzio. Ad esempio, si può prevedere che la moglie ceda al marito un immobile di sua proprietà quale indennizzo delle spese sostenute dal predetto per la ristrutturazione di un altro immobile adibito a casa coniugale, di proprietà della moglie. Questa prestazione è un patto valido, in quanto diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c., rientrante nell’autonomia negoziale dei coniugi. Si potrà quindi predisporre per tempo accordi di questo tipo.
Autore: noreply.site 20 lug, 2021
Quali sono i benefici fiscali di cui può godere il proprietario di una villetta per ristrutturare casa con il Superbonus? Il Superbonus consente di beneficiare della detrazione del 110% dell’importo speso per interventi edilizi. Quali sono? Interventi di isolamento termico; Sostituzione di impianti di climatizzazione; Interventi per la riduzione del rischio sismico; Interventi di efficientamento energetico (ad es. sostituzione di infissi, finestre, schermature solari, ecc…); installazione impianti fotovoltaici; eliminazione barriere architettoniche; installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Si ricorda che gli interventi di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 (cd. trainati) devono essere eseguiti unitamente agli altri tre (cd. trainanti). Quanto al beneficio fiscale, l’importo speso può essere: Detratto dalla dichiarazione dei redditi (in rate uguali per 5 anni); Ceduto ad altri soggetti (previo pagamento dell’intera somma spesa); Scontato direttamente in fattura dalla ditta esecutrice dei lavori
Autore: noreply.site 20 lug, 2021
La Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021 (introdotto dal cd. decreto milleproroghe). La Consulta ha dichiarato incostituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, la norma del cd. decreto milleproroghe che ha disposto il blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021. Pur riconoscendo primario il diritto all’abitazione, il Giudice delle leggi ha affermato che è eccessivo il sacrificio richiesto ai creditori. Il blocco degli sfratti riguarda l’abitazione principale (e non solo la prima abitazione) ed è quindi riferibile ad una vasta e indeterminata platea di debitori: sia a coloro che sono titolari di più case, sia a coloro che hanno contratto i debiti anche prima dell’emergenza sanitaria. Manca, dunque, un bilanciamento ragionevole tra le esigenze dei creditori e la tutela dei debitori. Si ricorda che la Consulta ha dichiarato incostituzionale solo la norma introdotta dal cd. decreto milleproroghe, sicché allo stato, in forza dei successivi decreti, è previsto il blocco degli sfratti: - fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti emessi tra il 28.02.2020 e il 30.09.2020; - fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti emessi tra il 01.10.2020 e il 30.06.2021. Questa contraddizione speriamo venga presto risolta
Autore: noreply.site 20 lug, 2021
Un amministratore di Condominio, mediante l’affissione negli spazi comuni di un cartello, riferiva dell’avvenuto pignoramento contro un condomino. È reato di diffamazione? Un amministratore di Condominio rendeva noto, mediante un cartello affisso sulle parti comuni, che nei confronti di un condomino gravava un pignoramento. Il Tribunale condannava l’amministratore per il reato di diffamazione. Giunti al terzo grado di giudizio, la Cassazione, con sentenza 22777/2021, ha affermato che non è sufficiente ad integrare il reato di diffamazione far sapere ai condomini che uno di essi ha subito un pignoramento, quando la condotta non sia accompagnata da un intento volutamente denigratorio. La Suprema Corte osserva, moroso e, dunque, non in grado di far fronte agli oneri condominiali che quindi ricadono inevitabilmente sugli altri. In definitiva, l’amministratore, che non ha affatto reso noto il nome del condomino pignorato con l’intento di offenderne la reputazione, ha semplicemente adempiuto ad un suo dovere di corretta informazione nei confronti del Condominio.
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