Le spese universitarie del figlio non sono spese straordinarie, ma ordinarie.
Con ordinanza 12/11/2021 n.34100 i giudici di legittimità hanno confermato l’orientamento più recente della Cassazione (Cass. 379/2021) secondo cui bisogna distinguere tra:
a) esborsi per i figli relativi ai bisogni ordinari, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, che integrano l’assegno di mantenimento;
b) spese straordinarie imprevedibili e rilevanti che recidono ogni legame con il contributo di mantenimento ordinario.
Le spese universitarie
ricadono nel primo caso, con la conseguenza che per recuperarle è sufficiente agire con la sentenza di divorzio o con il decreto di omologa della separazione allegando i documenti in grado di quantificare le somme da sostenere per le spese universitarie.
Invece nella seconda ipotesi, per le spese straordinarie imprevedibili e imponderabili, per il loro recupero occorre agire in giudizio con un’azione autonoma di accertamento in cui il giudice dovrà valutare se le spese siano adeguate in relazione alle esigenze del figlio e se le stesse siano proporzionate alle condizioni economico patrimoniali del genitori onerato.
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